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Come far meglio fruttare gli incentivi statali...

Come aumentare le tariffe incentivanti (efficienza energetica)

 

Si evidenzia che la tariffa “base” garantita dal conto energia può essere incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non cumulabili:

a) per impianti ricadenti nelle righe B e C della colonna 1 (impianti superiori ai 3 kW non integrati) della precedente tabella, il cui soggetto responsabile autoconsuma almeno il 70% dell’energia prodotta dall’impianto (autoproduttori ai sensi dell’art. 2 del Dlgs n. 79 del 16 marzo 1999);

b) per impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica;

c) per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto; per maggiori dettagli consultare la guida agli interventi

validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica pubblicata sul sito

www.gsel.it;

d) per impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti come risultante dall’ultimo censimento ISTAT.

 

PSi puo', inoltre, avvalersi di un premio abbinato all’uso efficiente dell’energia negli edifici. Il premio spetta agli impianti fotovoltaici fino a 20 kW, operanti in regime di scambio sul posto, che alimentano utenze di unità immobiliari o

 

Si distinguono 2 casi:

1. edifici oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche

2. edifici di nuova costruzione

 

Per gli edifici oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche, il soggetto responsabile, successivamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, effettua interventi che conseguano, al netto dei miglioramenti derivanti dall’installazione dell’impianto FV, una riduzione certificata di almeno il 10% dell’indice

di prestazione energetica (cioè del fabbisogno specifico di energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda )  Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta pari alla metà della percentuale

di riduzione del fabbisogno di energia conseguita ed attestata, fino al 30% della tariffa incentivante.

Il premio decorre dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della richiesta, e la tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per tutto il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.

 

Per gli edifici di nuova costruzione il premio è riconosciuto qualora gli edifici ottengano, sulla base di un’idonea certificazione/qualificazione, un indice di prestazione energetica inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori stabiliti dell’allegato C, comma 1, tabella 1, del DLgs 192/05 e successive modificazioni e integrazioni (311/06).Il premio consiste in una maggiorazione percentuale del 30% della tariffa incentivante e decorre dall’anno

solare successivo alla data di ricevimento della richiesta. La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per tutto il periodo residuo dell’incentivante.

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