
Procedure per l’Accesso alle Tariffe Incentivanti ed Erogazione Incentivi
1 Prerequisiti per impianti FV di potenza superiore a 20 kWp
Il Soggetto Responsabile, che intende installare un impianto FV di potenza superiore a 20 kWp, o che pur installando un impianto FV di potenza inferiore a 20 kWp non intende usufruire della disciplina del servizio di scambio deve richiedere all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione di una partita IVA, qualora non ne sia già in possesso, ed iscriversi, ad impianto completato, nell’apposito registro delle officine elettriche presso l’UTF - Ufficio Tecnico Finanza (solo per impianti superiori a 20 kWp e prima dell’entrata in esercizio dell’impianto).
2 Autorizzazione Unica e Dichiarazione Inizio Attività
Il Soggetto Responsabile che vuole realizzare un impianto FV deve richiedere alla Regione competente l’Autorizzazione Unica per la costruzione dell’impianto seguendo le specifiche procedure della Regione. Il certificato di Destinazione Urbanistica con l’elenco dei vincoli è un documento propedeutico per definire l’iter burocratico dell’Autorizzazione Unica.
La Regione convocherà una Conferenza di servizi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda d’autorizzazione, e rilascerà l’autorizzazione a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate e che deve essere terminato entro 180 giorni.
La Conferenza Unificata avrebbe dovuto emanare le linee guida per l’Autorizzazione Unica. In assenza di queste linee guida, alcune regioni hanno già emesso delle proprie direttive.
Se l’impianto FV è installato in siti esenti da vincoli (ambientali, paesaggistici, etc.), molte regioni non richiedono l’Autorizzazione Unica.
Successivamente all’Autorizzazione Unica, andrà sottoposta al Comune competente la DIA – Dichiarazione di Inizio Attività
3 Richiesta di Punto Connessione
Il Soggetto Responsabile deve inoltrare al Gestore locale della Rete il progetto preliminare dell’impianto e richiedere al medesimo gestore la connessione alla rete, precisando nel caso di impianti di potenza non superiore a 20 kW se intende avvalersi del servizio di scambio sul posto.
Il Gestore locale della Rete comunicherà il punto di consegna secondo le modalità che verranno fissate dall’AEEG.
4 Realizzazione dell’Impianto
Il Soggetto Responsabile, una volta ottenuta l’Autorizzazione Unica se richiesta, avuta la comunicazione del Gestore locale della Rete circa il punto di connessione e trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della DIA, da inizio ai lavori di realizzazione dell’impianto.
Una volta ultimato l’impianto, il Soggetto Responsabile trasmette al Gestore della Rete la comunicazione di ultimazione lavori, e richiede il collegamento alle rete.
5 Richiesta di Concessione della Tariffa Incentivante
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto strettamente legata alla connessione alla rete, il Soggetto Responsabile invia al GSE la richiesta di concessione della tariffa incentivante, unitamente alla seguente documentazione:
vedi pag 23 dell’allegato guida conto energia
6 Documentazione finale di progetto dell’impianto
Scheda Tecnica,
Elenco dei Moduli FV,
Certificato Collaudo,
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà,
Copia Apertura Officina Elettrica (per impianti con potenza > 20 kW)
Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di concessione della tariffa incentivante, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del decreto, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta e stipula la relativa convenzione.
Vedi pag 24 par 7.2 dell’allegato guida conto energia
7. Modalità Erogazione Incentivazione
Il Soggetto Responsabile comunica su base mensile al GSE l’energia prodotta dall’impianto FV, avvalendosi, se lo ritiene necessario, del Gestore della Rete locale per la misura dell’energia elettrica prodotta,
Il Soggetto Responsabile invia al GSE, su base annuale e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione d’energia elettrica presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) per impianti di potenza superiore a 20 kWp,
Il GSE verifica i dati di produzione trasmessi dai Soggetti Responsabili, avvalendosi delle misure dell’energia elettrica rilevate dai gestori di rete cui l’impianto FV è collegato,
Il pagamento delle tariffe incentivanti è effettuato dal GSE, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta e la tariffa incentivante
Per impianti FV di potenza superiore a 20 kWp nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 500 Euro,
Per impianti FV di potenza fino a 20 kWp nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 Euro,
Il GSE effettua sopralluoghi a campione per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi. Nel caso di corrispettivi annui superiori a 1.000 per ogni kWp di potenza nominale dell’impianto FV il GSE effettua un sopraluogo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 6.3 della Deliberazione 188/05 dell’AEEG.
Vedi pag 29 cap 9 dell’allegato guida conto energia.