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Valorizzazione dell'energia

VALORIZZAZIONE DELL’ENERGIA PRODOTTA DALL’IMPIANTO

 

Il conto energia costituisce la fonte di ricavo principale per il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico poiché comporta l’erogazione di un incentivo proporzionale alla produzione di energia elettrica.

Un’ulteriore fonte di ricavo è costituita dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto che può essere poi autoconsumata (anche con il sistema dello scambio sul posto) oppure venduta al mercato.

L’autoconsumo dell’energia prodotta costituisce una fonte di ricavo implicita, nel senso che costituisce un risparmio (riduzione della bolletta elettrica) in quanto consente di non acquistare dalla rete l’energia elettrica nella misura corrispondente all’energia autoconsumata. La vendita dell’energia elettrica prodotta e non autoconsumata costituisce invece una fonte di ricavo esplicita.

Ai sensi della delibera AEEG n. 280/07, il soggetto che acquista l’energia immessa nella rete è il GSE, in regime di "Ritiro Dedicato", indipendentemente dalla rete alla quale è connesso l’impianto. Per l’accesso al regime di ritiro dedicato il produttore riconosce al GSE un corrispettivo per il recupero dei costi amministrativi pari allo 0,5% del controvalore della remunerazione dell’energia ritirata, fino a un massimo di 3.500 euro all’anno per impianto (articolo 4, comma 2, lettera e), delibera 280/07).

Nel caso di un impianto di potenza attiva nominale (che nel caso di impianti fotovoltaici corrispondente alla somma della potenza di picco di tutti i moduli fotovoltaici) superiore a 50 kW il produttore riconosce al GSE un ulteriore corrispettivo per il servizio di aggregazione delle misure (articolo 4, comma 2, lettera c), delibera 280/07)

 

Prezzi di ritiro dell'energia

Per l’energia elettrica immessa in rete e oggetto della convenzione, il GSE riconosce al produttore, per ciascuna ora, il prezzo di mercato riferito alla zona in cui è collocato l’impianto (articolo 6 delibera280/07).

Per gli impianti di potenza attiva nominale fino a 1 MW sono stati definiti prezzi minimi garantiti (articolo 7, comma 1, delibera 280/07) aggiornati periodicamente dall’AEEG.

I prezzi minimi garantiti, richiesti dal produttore alla presentazione della istanza, vengono riconosciuti dal GSE limitatamente ai primi 2 milioni di kWh di energia elettrica immessa su base annua. Nel caso in cui al termine di ciascun anno solare la valorizzazione a prezzi minimi garantiti dovesse risultare inferiore a quella ottenibile a prezzi di mercato, il GSE riconoscerà al produttore il relativo conguaglio. I valori minimi garantiti sono differenziati in base alla produzione annua:

 

produzione annua fino a 500.000 kWh                            0,095 €/kWh

produzione annua da 500.000 a 1.000.000 kWh               0,080 €/kWh

produzione annua da 1.000.000 kWh a 2.000.000 kWh     0,070 €/kWh.

Produzione annua superiore a 2.000.000 kWh                 Prezzo AU

 

Questo riconoscimento del valore dell’energia è mantenuto anche al termine del periodo d’incentivazione di 20 anni

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